F.A.Q.
-
Cos’è Vendite Giudiziarie Italia?
Vendite Giudiziarie Italia è un portale che fa parte del network di neprix S.r.l. sul quale si svolgono aste telematiche secondo le modalità previste dal D.M. 32/2015, ossia aste sincrone telematiche, sincrone miste e asincrone. È iscritto al Registro dei Gestori della vendita telematica per tutti i distretti di Corte d’Appello d’Italia.
E’, inoltre, un portale di annunci giudiziari iscritto all’elenco, tenuto dal Ministero della Giustizia, dei siti internet abilitati ad effettuare le pubblicazioni degli avvisi ex art. 490 c.p.c., in quanto in possesso dei requisiti professionali e tecnici richiesti dal D.M. 31 ottobre 2006 ed è autorizzato a svolgere il servizio di pubblicità legale per tutte le Corti di Appello Italiane.
-
Quali sono le modalità di svolgimento delle aste telematiche ai sensi del D.M. 32/2015?
Il D.M. 32/2015 individua tre modalità di vendita telematica:
- vendita sincrona telematica:
le offerte possono essere presentate esclusivamente con modalità telematica e i rilanci vengono effettuati con la simultanea connessione del Giudice (o del referente della procedura) e di tutti gli offerenti.
- vendita sincrona mista:
si caratterizza per la possibilità di presentare offerte sia con modalità telematica sia su supporto analogico mediante il materiale deposito in Cancelleria. Le offerte presentate su supporto analogico, i rilanci e le osservazioni degli offerenti vengono riportati nel portale del Gestore della gara telematica, e resi visibili a tutti i partecipanti. Anche in questo caso rilanci ed osservazioni vengono effettuati, per via telematica o mediante comparizione personale, nella medesima unità di tempo.
- vendita asincrona:
le offerte e i rilanci vengono effettuati esclusivamente in via telematica in un lasso di tempo predeterminato e senza che sia necessaria la simultanea connessione del giudice e del referente della procedura.
-
Come scegliere Vendite Giudiziarie Italia quale gestore della vendita telematica?
Nel corso dell’inserimento di un annuncio di vendita sul portale delle Vendite Pubbliche il soggetto legittimato alla pubblicazione deve indicare il soggetto incaricato della gestione della vendita telematica.
Il portale Vendite Giudiziarie Italia è iscritto al registro dei gestori della vendita telematica ed offre la piattaforma sulla quale svolgere le vendite telematiche ex D.M. 32/2015.
A tal fine è necessario selezionare il portale sul P.V.P. indicandolo quale gestore della vendita telematica.
Saranno così trasmesse automaticamente a Vendite Giudiziarie Italia le informazioni relative agli esperimenti di vendita presenti nell’avviso che si sta inserendo e saranno trasmesse le offerte di acquisto formulate mediante apposito modulo.
-
Come richiedere la pubblicazione di un annuncio su Vendite Giudiziarie Italia?
Per richiedere la pubblicazione di un annuncio su Vendite Giudiziarie Italia è sufficiente scegliere detto portale tra i siti di pubblicità indicati sul Portale delle Vendite Pubbliche.
Il P.V.P. per ogni scheda di vendita trasmetterà in modo automatico i dati della pubblicazione al sito Vendite Giudiziarie Italia.
-
Quali documenti è necessario inviare per la pubblicazione?
Il P.V.P. non provvede a trasmettere i documenti allegati alla scheda di vendita al portale Vendite Giudiziarie Italia. Detta documentazione dovrà essere inviata direttamente al gestore del sito di pubblicità.
Il Professionista dovrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica info@venditegiudiziarieitalia.it i documenti sotto elencati:
- Ordinanza formato PDF;
- Avviso di vendita formato PDF;
- Perizia formato PDF;
- Fotografie formato JPEG;
- Ogni altra documentazione ritenuta dallo stesso utile.
-
Qual è il costo per richiedere la pubblicazione dell’annuncio?
La pubblicità legale sul sito www.venditegiudiziarieitalia.it è gratuita.
-
Entro quale termine l’annuncio viene pubblicato?
La pubblicazione dell’annuncio di vendita è automatica dal momento in cui viene scelto il portale quale sito di pubblicità sul P.V.P. Per eventuali informazioni è possibile contattare lo staff di Vendite Giudiziarie Italia all’indirizzo mail
info@venditegiudiziarieitalia.it o al numero di telefono
0546 046747
-
Come presentare una offerta
La modalità di presentazione dell’offerta differisce a seconda della tipologia di svolgimento dell’asta telematica (sincrona, sincrona mista, asincrona). Per maggiori informazioni consultare l’avviso di vendita. Per qualsiasi necessità ed assistenza è possibile contattare lo staff di Vendite Giudiziarie Italia all’ indirizzo mail:
info@venditegiudiziarieitalia.it
MANUALE UTENTE
Scarica il manuale operativo per l'utente per la partecipazione alle aste secondo DM 32/2015
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Vendite telematiche
Art. 569, 4 comma c.p.c.
Con l’ordinanza che dispone la vendita, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Art. 161-ter disp. Att. c.p.c. – Vendite con modalità telematiche
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.
D.M. 26 febbraio 2015, n.32 - Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Leggi
il regolamento ufficiale >
Pubblicità legale
Art. 490 c.p.c. - Pubblicità degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.
Art. 173 ter disp.att. c.p.c. – Pubblicità degli avvisi tramite internet
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
D. M. 31 ottobre 2006 - Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile
Leggi il documento ufficiale >